COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
Repubblica Italiana
L'anno millenovecentonovantanove, il giorno diciotto
del mese di novembre
- 18 novembre 1999 -
In Bologna, nella sede del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia
- Piazza dei Tribunali n.4.
Avanti a me dottor LUIGI MALAGUTI, Notaio iscritto
presso il Collegio Notarile di Bologna ed ivi
residente, ed alla presenza dei testimoni, persone
a me note, Signori:
-Strazziari avv.Lucio nato a Bologna il 1°
giugno 1938, domiciliato a Bologna, via d'Azeglion.27avvocato;
-Clausi-Schettini avv. Guido nato a Bologna il
7 marzo 1965, domiciliato a Bologna Piazza Calderini
1, avvocato;
testimoni noti ed idonei ai termini di legge;
si è costituito il Signor: Berti Arnoaldi
Veli avv. Giuliano, nato a Bologna (BO) il 23
marzo 1952, domiciliato a Bologna (BO), via Solferino
n. 11, avvocato, il quale interviene nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità
di Presidente pro-tempore del: Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna con sede in Bologna
(BO), Piazza dei Tribunali n. 4, Codice fiscale
80065350375, a quest'atto autorizzato con delibera
del Consiglio degli Avvocati di Bologna del 11
ottobre 1999, che in estratto certificato conforme
si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Comparente cittadino italiano della cui identità
personale io Notaio sono certo.
Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna in
persona del suo Presidente pro-tempore avv. Giuliano
Berti Arnoaldi Veli, addiviene al presente atto
al quale
premette
- che si ravvisa l'esigenza di predisporre per
i giovani, che intendono intraprendere la libera
professione di avvocato, strumenti di studio e
formazione forense idonei a costruire una base
strutturale e di esperienza in grado di affrontare
con un più alto grado di approfondimento
la professione di avvocato;
- che appare altresì opportuno fornire
agli avvocati che operano nell'ambito del Distretto
della Corte di Appello di Bologna, un servizio
di Aggiorna-
mento e/o specializzazione nei diversi settori
dell'attività forense giudiziaria;
- che, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna intende promuovere l'istituzione
di una fondazione da denominarsi: "Fondazione
Forense Bolognese" con le finalità
innanzi indicate specificate nello Statuto, dotando
la Fondazione medesima di mezzi patrimoniali suscettibili
di incremento, da parte dello Stato, enti pubblici
e privati, persone fisiche, necessari per lo svolgimento
della sua attività.
Premesso quanto innanzi, che forma parte integrante
e sostanziale del precedente atto, il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, come rappresentato,
stabilisce e dispone:
1) E' costituita ai sensi dell'art.
12 e seguenti del codice civile, la "FONDAZIONE
FORENSE BOLOGNESE" avente sede in Bologna
(BO) Piazza dei Tribunali n. 4, presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia.
2) La Fondazione si prefigge gli scopi di cui
all'art. 2 dello Statuto che si allega al presente
atto sotto la lettera "B" per farne
parte integrante e sostanziali.
3) La Fondazione svolgerà la propria attività
in conformità e sotto l'osservanza delle
norme contenute nello Statuto e delle disposizioni
di legge in materia. Con successivo regolamento
saranno disciplinate le ammissioni ed il funzionamento
della Scuola.
4) Il patrimonio indisponibile della Fondazione
è costituito dalla somma di L. 20.000.000
(venti milioni), al momento versata dal Consiglio
degli Avvocati di Bologna, attualmente in possesso
del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna.
5) La rendita di detto fondo e del suo reimpiego,
sarà devoluta alle spese di esercizio necessarie
all'iniziale funzionamento della Scuola, nella
previsione che altri - Enti Pubblici o Privati,
persone fisiche e segnatamente operatori nel campo
di giustizia - contribuiranno il patrimonio disponibile.
6) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
è composto di cinque membri e dura in carica
fino ad un biennio decorrente dal 1° gennaio
2000. Per il primo biennio i due membri di nomina
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- a condizione che conservino lo status di Consiglieri
dell'Ordine - sono:
a) Avv. Claudio Cristoni nato 25 dicembre 1938
a Crevalcore (BO), residente in Bologna, Via Sabbioni
21;
b) Avv. Vincenzo Florio nato il 22 febbraio 1951
a Morcone (BN), residente in Via S. Stefano, 29
Bologna
Dichiara l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli,
nella sua qualità, che, come risulta da
atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Bologna, i suddetti avvocati hanno dichiarato
la loro disponibilità ad accettare la carica;
carica che hanno accettato.
7) Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna in carica, in virtù
dell'art. 11 dello Statuto è di diritto
Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
8) Il socio fondatore, come sopra rappresentato
avrà i necessari poteri per svolgere tutte
le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento
legale della Fondazione, ai sensi dell'art. 12
C.C., ed al fine del conseguimento della personalità
giuridica della Fondazione medesima; avrà
inoltre tutte le facoltà di apportare al
presente atto ed all'allegato Statuto le modifiche,
aggiunte e soppressioni eventualmente richieste
dall'autorità competente
9) Assumerà lo status di socio "Fondatore"
il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.
10) Entro il termine del 10 marzo 2000 il Presidente
convocherà l'Assemblea dei soci per:
a) l'elezione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto,
degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina dei Revisori dei Conti e dei supplenti.
11) Le spese del presente atto e conseguenziali
sono a carico del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna che espressamente si richiama
alle disposizioni dell'art.3 del D.P.R 26 ottobre
1973 n. 637, per le esenzioni fiscali. Ho omesso
la lettura dell'allegato "A" per dispensa
avutane dalla parte che dichiara di averne esatta
e piena coscienza mentre ho dato lettura dell'Allegato
"B" alla presenza dei testomoni.
Io, Notaio, alla presenza dei testimoni, ho letto
al comparente che lo ha approvato l'atto che precede,
scritto a macchina da persona di mia fiducia e
completato di mia mano su due fogli per cinque
facciate intere.
F.to Berti Arnoaldi Veli Giuliano
F.to Guido Clausi-Schettini teste
F.to Lucio Strazziari teste
F.to Luigi Malaguti Notaio
Allegato "B" al numero
5138 di Raccolta
STATUTO
1) E' costituita la "FONDAZIONE
FORENSE BOLOGNESE" con sede in Bologna presso
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4).
2) La Fondazione si propone:
a) di fornire le condizioni per una crescita della
cultura forense e giudiziaria nell'ambito del
Distretto della Corte d'Appello di Bologna che
coinvolga e amalgami le diverse componenti associative
che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
b) di predisporre per i giovani, che intendono
intraprendere la libera professione di Avvocato,
strumenti di studio e di formazione forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito
del Distretto della Corte d'Appello di Bologna,
un servizio di aggiornamento e possibilità
di specializzazione nei diversi settori forensi
e dell'attività giudiziaria.
La Fondazione potrà inoltre:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la
creazione di cooperative e di strutture, attività
per rendere più funzionali i servizi che
interessano le diverse categorie degli operatori
nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione, locare, beni
immobili da destinare a sede della Fondazione
e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi
di studio;
- curare -anche a mezzo di pubblicazioni- la conoscenza
degli scopi e dei programmi della Fondazione e
dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e
riviste di interesse giuridico e forense.
3) Il funzionamento della Scuola
Forense sarà disciplinato con Regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione previo
parere del Comitato Tecnico Scientifico.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione
forense, avrà facoltà di istituire
borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune,
per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo
le direttive del Consiglio di Amministrazione
e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
4) La Fondazione, per perseguire
i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi
con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati,
Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni
per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione
di seminari comuni e per altre forme di collaborazione,
ai fini della migliore formazione e aggiornamento.
5) Il patrimonio indisponibile
della Fondazione è costituito come segue:
a) dal fondo iniziale versato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
così come indicato nell'atto costitutivo
e nel presente statuto;
b) dai beni mobili ed immobili,
che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo
con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio
indisponibile della Fondazione.
6) Per l'adempimento dei suoi
compiti la Fondazione disporrà di entrate
che potranno essere costituite:
a) dalle rendite del patrimonio
indisponibile di cui al precedente articolo 5);
b) da ogni altro bene mobile
ed immobile che potrà pervenire da Enti
e Privati, che non sia espressamente destinato
ad incremento del patrimonio indisponibile;
c) dagli eventuali avanzi di
gestione annuale;
d) dalle quote e contributi ordinari
e straordinari.
e) da liberalità, legati,
eredità, erogazioni ed ogni altro provento
derivante dalle attività svolte.
7) Assume lo status di socio
"fondatore" il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna.
8) Possono essere nominati soci
"ordinari", con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, tutti gli iscritti agli Albi
degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello
di Bologna, che presenteranno domanda e verseranno
la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio
di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti
al versamento di una quota annuale, nella misura
determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Il mancato pagamento della quota per due annualità
comporta la decadenza di diritto dalla qualità
di socio.
9) Possono essere nominati soci
"aderenti", con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche
italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione
siano accolte e ritenute congrue e sufficienti
dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini
che perseguono gli Enti pubblici e privati e,
comunque, a suo insindacabile giudizio. Ciascuno
di essi può proporre alla Fondazione di
effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare
progetti e programmi, nell'ambito degli scopi
statutari.
9 bis) Possono essere nominati soci "sostenitori",
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
tutti gli iscritti all’ Albo degli Avvocati
e al Registro dei Praticanti di Bologna , che
presenteranno domanda e verseranno la quota di
iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Detti soci saranno tenuti al versamento di una
quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio
di Amministrazione. Il mancato pagamento della
quota per due annualità comporta la decadenza
di diritto dalla qualità di socio. Detti
soci potranno frequentare i corsi di formazione
e di aggiornamento organizzati dalla Fondazione
Forense usufruendo di particolari agevolazioni.
10) Sono organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Comitato Tecnico Scientifico;
e) il Direttore della Scuola;
f) il Collegio dei revisori dei
conti.
11) Fanno parte dell'Assemblea
dei Soci i soci fondatori, ordinari, aderenti;
il socio fondatore e ciascun socio ordinario in
regola con il pagamento delle quote annuali, ha
diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea
e consentita anche per delega ad un altro socio,
con un massimo di due deleghe.
L'Assemblea è convocata
dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta
l'anno per l'approvazione dei bilanci.
Essa viene inoltre convocata
quando se ne ravvisi la necessità o su
richiesta motivata di almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto.
L'Assemblea in particolare:
a) approva il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo;
b) elegge i Consiglieri di Amministrazione
ed i revisori dei conti di propria spettanza;
c) provvede alle modifiche dello
Statuto solo previa deliberazione conforme del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- Socio Fondatore;
d) delibera lo scioglimento della
Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del
patrimonio solo previa deliberazione conforme
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
- Socio Fondatore.
Le deliberazioni dell'Assemblea
sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza
di almeno i due terzi dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti,
salvo quanto disposto dal comma seguente.
Nelle deliberazioni di approvazione
dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non
hanno voto.
Per le modifiche dello Statuto
(previa, comunque la delibera di cui sopra) è
richiesta la presenza di almeno tre quarti dei
soci ed il voto favorevole alla maggioranza dei
presenti.
Per lo scioglimento della Fondazione
e per la devoluzione del patrimonio (previa, comunque
la delibera di cui sopra) è richiesto il
voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Dichiarata la estinzione si procederà
alla liquidazione del patrimonio secondo gli articoli
11 e seguenti del C.C.
I beni della Fondazione che restano
dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,
affinché ne faccia uso nell'interesse degli
Avvocati iscritti all'Albo ovvero perché
venga destinato a fini assistenziali.
12) La Fondazione è retta
da un Consiglio di Amministrazione composto da
cinque membri che (purché conservino lo
status in base al quale sono stati eletti) durano
in carica due anni e possono essere riconfermati.
Dei cinque componenti:
- uno è, di diritto, il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Bologna che assume le funzioni di Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
- due vengono eletti dal citato
Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti;
- due vengono eletti in sede
assembleare tra i soci ordinari e aderenti;
Il Consiglio di Amministrazione
viene convocato in via ordinaria almeno due volte
l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo
lettera R.A.R. almeno dieci giorni prima non liberi.
E' convocato in via straordinaria,
per iniziativa del Presidente o a richiesta di
un terzo dei Consiglieri.
Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione
delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione,
in particolare:
a) esamina e provvede in ordine
alle domande di associazione dei soci nei limiti
del presente Statuto e dei principi generali fissati
dall'Assemblea;
b) redige e sottopone all'Assemblea
una relazione generale sull'attività svolta,
nonché i bilanci relativi all'esercizio;
c) delibera gli atti di amministrazione
straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente
nei casi di urgenza;
d) nomina il Comitato Tecnico
Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso
eventualmente proposti;
e) delibera l'assunzione del
personale; determina gli stipendi, le indennità
ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
f) delibera l'acquisto, la vendita
di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
g) accetta donazioni ed eredità;
h) approva lo schema degli eventuali
contratti editoriali da stipularsi dal Presidente
ed i regolamenti circa la proprietà letteraria
delle pubblicazioni;
i) bandisce concorsi a borse
di studio ed istituisce premi;
l) nomina il Direttore, il Segretario,
il Tesoriere della Scuola;
m) delibera su ogni altra materia
di interesse della Fondazione, fatte salve le
competenze dell'Assemblea.
13) Presidente della Fondazione
è, di diritto, il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in carica,
egli ha il potere di rappresentanza.
Il Vicepresidente è eletto
dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri
componenti di nomina del Consiglio dell'Ordine
e sostituisce il Presidente in caso di assenza
o di impedimento di questi.
Il Presidente, in particolare:
a) provvede agli atti di ordinaria
amministrazione;
b) rappresenta la Fondazione
in giudizio;
c) stipula i contratti;
d) esegue le deliberazioni adottate
dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, in occasione delle
assemblee dei soci per l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, riferisce sull'attività
svolta nell'anno precedente e trasmette copia
della relazione al Presidente del Consiglio Nazionale
Forense.
14) Il Comitato Tecnico Scientifico
è costituito da cinque membri scelti dal
Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati
e docenti universitari e dura in carica per il
periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione
provvede alla sostituzione di membri del Comitato
in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.
Il Comitato può essere
integrato, di volta in volta, in relazione ai
pareri da esprimere, con esperti in specifiche
materie designati dal Consiglio medesimo.
Il Comitato Tecnico Scientifico
si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può
essere convocato dal suo Presidente, o dal Presidente
della Fondazione o dal Direttore della Scuola
quando lo ritengano opportuno, o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi componenti.
Alle sedute del Comitato Tecnico
Scientifico possono partecipare, con voto consultivo,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o un suo delegato, il Direttore, il Segretario
ed il Tesoriere della Scuola.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) formula pareri e proposte
sulle modalità per raggiungere le finalità
della Fondazione;
b) esprime pareri sui regolamenti
per la disciplina delle attività istituzionali;
c) esprime pareri sull'idoneità
e sulla realizzabilità dei corsi di formazione
e aggiornamento forense, degli studi, ricerche,
progetti e programmi previsti;
d) esprime parere sui programmi
di attività sottoposti al suo esame e sui
risultati conseguiti dalle iniziative attuate
dalla Fondazione.
15) Il Direttore della Scuola
è nominato dal Consiglio di Amministrazione
e dura in carica per il periodo da esso stabilito;
esso è incompatibile con la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Egli collabora con il Presidente
nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
stesso, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde
del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.
16) Il Consiglio di Amministrazione
nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola
che durano in carica per il periodo da esso stabilito.
Essi collaborano con il Direttore
per la gestione ed il funzionamento della Scuola;
rispondono del proprio operato al Direttore ed
al Consiglio di Amministrazione.
17) Il Direttore, il Segretario,
il Tesoriere della Scuola possono partecipare,
con voto consultivo, alle sedute del Consiglio
di Amministrazione.
18) Il Collegio dei Revisori
dei conti è formato da tre membri effettivi
e due supplenti nominati dall'Assemblea di cui,
tra gli effettivi, uno iscritto nell'Albo degli
Avvocati e due nell'Albo dei Dottori Commercialisti
dal quale saranno scelti anche i due membri supplenti.
I Revisori eleggono il Presidente
del Collegio tra gli effettivi; durano in carica
tre anni - il primo triennio decorre dal 1°
gennaio 2000 - e sono rinominabili.
Essi vigilano, anche singolarmente,
sulla gestione amministrativa e sull'osservanza
delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
accertano la regolare tenuta delle scritture contabili,
esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo
sui quali fanno relazione scritta collegiale al
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dei Revisori dei
Conti può partecipare, con voto consultivo,
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
19) I componenti degli organi
monocratici o collegiali previsti dal presente
statuto, possono essere, per giusta causa, revocati
e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed
eletti, con le stesse modalità previste
per la nomina e l'elezione.
Il componente subentrante dura
in carica fino alla scadenza della durata dell'organo
collegiale di cui fa parte.
20) L'esercizio finanziario della
Fondazione coincide con l'anno solare.
21) Per tutto quanto non previsto
dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni
di legge.
|