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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno diciotto del mese di novembre

- 18 novembre 1999 -

In Bologna, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali n.4.
Avanti a me dottor LUIGI MALAGUTI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, ed alla presenza dei testimoni, persone a me note, Signori:
-Strazziari avv.Lucio nato a Bologna il 1° giugno 1938, domiciliato a Bologna, via d'Azeglion.27avvocato;
-Clausi-Schettini avv. Guido nato a Bologna il 7 marzo 1965, domiciliato a Bologna Piazza Calderini 1, avvocato;
testimoni noti ed idonei ai termini di legge; si è costituito il Signor: Berti Arnoaldi Veli avv. Giuliano, nato a Bologna (BO) il 23 marzo 1952, domiciliato a Bologna (BO), via Solferino n. 11, avvocato, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro-tempore del: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con sede in Bologna (BO), Piazza dei Tribunali n. 4, Codice fiscale 80065350375, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio degli Avvocati di Bologna del 11 ottobre 1999, che in estratto certificato conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A". Comparente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna in persona del suo Presidente pro-tempore avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, addiviene al presente atto al quale
premette
- che si ravvisa l'esigenza di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e formazione forense idonei a costruire una base strutturale e di esperienza in grado di affrontare con un più alto grado di approfondimento la professione di avvocato;
- che appare altresì opportuno fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Bologna, un servizio di Aggiorna-
mento e/o specializzazione nei diversi settori dell'attività forense giudiziaria;
- che, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna intende promuovere l'istituzione di una fondazione da denominarsi: "Fondazione Forense Bolognese" con le finalità innanzi indicate specificate nello Statuto, dotando la Fondazione medesima di mezzi patrimoniali suscettibili di incremento, da parte dello Stato, enti pubblici e privati, persone fisiche, necessari per lo svolgimento della sua attività.
Premesso quanto innanzi, che forma parte integrante e sostanziale del precedente atto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, come rappresentato,

stabilisce e dispone:

1) E' costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, la "FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE" avente sede in Bologna (BO) Piazza dei Tribunali n. 4, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia.
2) La Fondazione si prefigge gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziali.
3) La Fondazione svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto e delle disposizioni di legge in materia. Con successivo regolamento saranno disciplinate le ammissioni ed il funzionamento della Scuola.
4) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla somma di L. 20.000.000 (venti milioni), al momento versata dal Consiglio degli Avvocati di Bologna, attualmente in possesso del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
5) La rendita di detto fondo e del suo reimpiego, sarà devoluta alle spese di esercizio necessarie all'iniziale funzionamento della Scuola, nella previsione che altri - Enti Pubblici o Privati, persone fisiche e segnatamente operatori nel campo di giustizia - contribuiranno il patrimonio disponibile.
6) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di cinque membri e dura in carica fino ad un biennio decorrente dal 1° gennaio 2000. Per il primo biennio i due membri di nomina del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - a condizione che conservino lo status di Consiglieri dell'Ordine - sono:
a) Avv. Claudio Cristoni nato 25 dicembre 1938 a Crevalcore (BO), residente in Bologna, Via Sabbioni 21;
b) Avv. Vincenzo Florio nato il 22 febbraio 1951 a Morcone (BN), residente in Via S. Stefano, 29 Bologna
Dichiara l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, nella sua qualità, che, come risulta da atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, i suddetti avvocati hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare la carica; carica che hanno accettato.
7) Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in carica, in virtù dell'art. 11 dello Statuto è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
8) Il socio fondatore, come sopra rappresentato avrà i necessari poteri per svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento legale della Fondazione, ai sensi dell'art. 12 C.C., ed al fine del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima; avrà inoltre tutte le facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto le modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dall'autorità competente
9) Assumerà lo status di socio "Fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.
10) Entro il termine del 10 marzo 2000 il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per:
a) l'elezione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina dei Revisori dei Conti e dei supplenti.
11) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che espressamente si richiama alle disposizioni dell'art.3 del D.P.R 26 ottobre 1973 n. 637, per le esenzioni fiscali. Ho omesso la lettura dell'allegato "A" per dispensa avutane dalla parte che dichiara di averne esatta e piena coscienza mentre ho dato lettura dell'Allegato "B" alla presenza dei testomoni.
Io, Notaio, alla presenza dei testimoni, ho letto al comparente che lo ha approvato l'atto che precede, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per cinque facciate intere.

F.to Berti Arnoaldi Veli Giuliano
F.to Guido Clausi-Schettini teste
F.to Lucio Strazziari teste
F.to Luigi Malaguti Notaio

Allegato "B" al numero 5138 di Raccolta

STATUTO

1) E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE" con sede in Bologna presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4).

2) La Fondazione si propone:
a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Bologna che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria.
La Fondazione potrà inoltre:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare -anche a mezzo di pubblicazioni- la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense.

3) Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

4) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

5) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;

b) dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

6) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);

b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;

d) dalle quote e contributi ordinari e straordinari.

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

7) Assume lo status di socio "fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

8) Possono essere nominati soci "ordinari", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio.

9) Possono essere nominati soci "aderenti", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi, nell'ambito degli scopi statutari.

9 bis) Possono essere nominati soci "sostenitori", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all’ Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti di Bologna , che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio. Detti soci potranno frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Fondazione Forense usufruendo di particolari agevolazioni.

10) Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Comitato Tecnico Scientifico;

e) il Direttore della Scuola;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

11) Fanno parte dell'Assemblea dei Soci i soci fondatori, ordinari, aderenti; il socio fondatore e ciascun socio ordinario in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea e consentita anche per delega ad un altro socio, con un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea in particolare:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) elegge i Consiglieri di Amministrazione ed i revisori dei conti di propria spettanza;

c) provvede alle modifiche dello Statuto solo previa deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Socio Fondatore;

d) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio solo previa deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Socio Fondatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello Statuto (previa, comunque la delibera di cui sopra) è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio (previa, comunque la delibera di cui sopra) è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Dichiarata la estinzione si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli articoli 11 e seguenti del C.C.

I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, affinché ne faccia uso nell'interesse degli Avvocati iscritti all'Albo ovvero perché venga destinato a fini assistenziali.

12) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che (purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Dei cinque componenti:

- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- due vengono eletti dal citato Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti;

- due vengono eletti in sede assembleare tra i soci ordinari e aderenti;

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera R.A.R. almeno dieci giorni prima non liberi.

E' convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) esamina e provvede in ordine alle domande di associazione dei soci nei limiti del presente Statuto e dei principi generali fissati dall'Assemblea;

b) redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci relativi all'esercizio;

c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

d) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;

e) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;

f) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;

g) accetta donazioni ed eredità;

h) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

i) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;

l) nomina il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola;

m) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

13) Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in carica, egli ha il potere di rappresentanza.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti di nomina del Consiglio dell'Ordine e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

b) rappresenta la Fondazione in giudizio;

c) stipula i contratti;

d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in occasione delle assemblee dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

14) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Presidente, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;

b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;

c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

d) esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15) Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito; esso è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

16) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola che durano in carica per il periodo da esso stabilito.

Essi collaborano con il Direttore per la gestione ed il funzionamento della Scuola; rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

17) Il Direttore, il Segretario, il Tesoriere della Scuola possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

18) Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea di cui, tra gli effettivi, uno iscritto nell'Albo degli Avvocati e due nell'Albo dei Dottori Commercialisti dal quale saranno scelti anche i due membri supplenti.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi; durano in carica tre anni - il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2000 - e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dei Revisori dei Conti può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19) I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

20) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

21) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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