logoStoria
in primo piano via del Cane 10/A 40124 Bologna  tel 051-3399239 fax 051-339558





home fondazione forense bolognese
5. FATTI & MISFATTI:
“Sostituto d’udienza”

Qualche giorno fa, nel corso di un’udienza penale, ho assistito al dialogo tra un Giudice di Pace ed un giovane collega che a voce dichiarava di presentarsi in sostituzione di altro avvocato “giusta delega depositata in Corte di Appello”. Il Giudice di Pace eccepiva che se tale forma di delega andava bene in civile, non era ammessa in penale!
Seguiva raccomandazione, “per la prossima volta”, a presentarsi munito di delega scritta da depositare agli atti.
L’affermazione del Giudice di Pace è corretta?! Vediamo:
• La norma
“Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d’appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, l’avvocato può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra gli avvocati compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti l’avvocato che lo ha nominato.
L’avvocato può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro avvocato esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti ai tribunali la rappresentanza può essere conferita ad un praticante avvocato”.
(art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578)

• La giurisprudenza

“La nomina di un sostituto del difensore di fiducia, per essere valida deve essere effettuata dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza, non essendo valida se effettuata con dichiarazione dello stesso sostituto. Tale nomina può avvenire anche con atto scritto a patto che siano rispettate le formalità di cui all’art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36, contenenti norme sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
Cassazione penale, sez. III, 1 febbraio 1979

“La nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell’art. 127 c.p.p. per essere valida deve essere fatta dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza o con atto scritto, rispettate in questa ultima ipotesi le formalità di cui all’art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 contenente norme sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, mentre non è valida se fatta con dichiarazione dello stesso sostituto: in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 185 n. 3 c.p.p.
Cassazione penale, sez. III, 1 febbraio 1979

| Home | Scuola Forense | Agg.to Professionale | Eventi Straordinari | F.F.B. | Cicero | Pubblicazioni e Articoli | Immagini | Links | Mappa |
Ordine contatti