5. FATTI & MISFATTI:
“Sostituto d’udienza”
Qualche giorno fa, nel corso
di un’udienza penale, ho assistito al
dialogo tra un Giudice di Pace ed un giovane
collega che a voce dichiarava di presentarsi
in sostituzione di altro avvocato “giusta
delega depositata in Corte di Appello”.
Il Giudice di Pace eccepiva che se tale forma
di delega andava bene in civile, non era ammessa
in penale!
Seguiva raccomandazione, “per la prossima
volta”, a presentarsi munito di delega
scritta da depositare agli atti.
L’affermazione del Giudice di Pace è
corretta?! Vediamo:
• La norma
“Con atto ricevuto dal cancelliere del
tribunale o della corte d’appello, da
comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine,
l’avvocato può, sotto la sua responsabilità,
procedere alla nomina di sostituti, in numero
non superiore a tre, fra gli avvocati compresi
nell’albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti
l’avvocato che lo ha nominato.
L’avvocato può anche, sotto la
sua responsabilità, farsi rappresentare
da un altro avvocato esercente presso uno dei
tribunali della circoscrizione della corte d’appello
e sezioni distaccate. L’incarico è
dato di volta in volta per iscritto negli atti
della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti ai tribunali la rappresentanza
può essere conferita ad un praticante
avvocato”.
(art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578)
• La giurisprudenza
“La nomina di un sostituto
del difensore di fiducia, per essere valida
deve essere effettuata dal difensore medesimo
con dichiarazione inserita nel verbale di udienza,
non essendo valida se effettuata con dichiarazione
dello stesso sostituto. Tale nomina può
avvenire anche con atto scritto a patto che
siano rispettate le formalità di cui
all’art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n.
1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36,
contenenti norme sull’ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore.
Cassazione penale, sez. III, 1 febbraio 1979
“La nomina di un sostituto
del difensore ai sensi dell’art. 127 c.p.p.
per essere valida deve essere fatta dal difensore
medesimo con dichiarazione inserita nel verbale
di udienza o con atto scritto, rispettate in
questa ultima ipotesi le formalità di
cui all’art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933
n. 1578 contenente norme sull’ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore,
mentre non è valida se fatta con dichiarazione
dello stesso sostituto: in tale ipotesi si verifica
la nullità assoluta e insanabile di cui
all’art. 185 n. 3 c.p.p.
Cassazione penale, sez. III, 1 febbraio 1979