4. Il CASO:
“Sfratto per morosità: liquidazione
e non condanna alle spese (?!)
La questione è quella
relativa al problema della liquidazione delle
spese legali nei procedimenti di sfratto.
Il Giudice, pronunciando ordinanza di convalida
dello sfratto per morosità a favore del
ricorrente, nel verbale d’udienza ha “liquidato”
le spese legali, senza disporre espressamente
la “condanna” del conduttore moroso
al loro pagamento.
Dopo aver notificato il verbale all’ex
conduttore, all’atto di richiedere il
rilascio della formula esecutiva, la Cancelleria
oppone che detto verbale, in virtù dell’espressione
utilizzata dal Giudice (“liquida”
e non “condanna”), non costituisce
titolo esecutivo; pertanto se si ha necessità
di procedere coattivamente contro il conduttore
per il recupero delle spese legali, si deve
richiedere il decreto ingiuntivo.
I Giudici più volte interpellati per
tentare di venire a capo della vicenda, hanno
rimandato alla Cancelleria.
A questo punto la Dott.ssa Mariani della Seconda
Sezione del Tribunale di Bologna, ha “purtroppo”
confermato l’orientamento uniforme dei
Giudici di Bologna che è: “liquidazione”
delle spese legali a verbale e non “condanna”
del conduttore al pagamento delle predette.
Il Cancelliere capo ha poi dato disposizioni
di non rilasciare la formula esecutiva sul verbale,
precludendo in tal modo ai locatori di ottenere
il titolo esecutivo per le spese legali contestualmente
all’ordinanza di convalida.
Il caso è aperto: c’è qualcuno
che vuole provare a dare una motivazione di
ciò, che convinca?!