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4. Il CASO:
“Sfratto per morosità: liquidazione e non condanna alle spese (?!)

La questione è quella relativa al problema della liquidazione delle spese legali nei procedimenti di sfratto.
Il Giudice, pronunciando ordinanza di convalida dello sfratto per morosità a favore del ricorrente, nel verbale d’udienza ha “liquidato” le spese legali, senza disporre espressamente la “condanna” del conduttore moroso al loro pagamento.
Dopo aver notificato il verbale all’ex conduttore, all’atto di richiedere il rilascio della formula esecutiva, la Cancelleria oppone che detto verbale, in virtù dell’espressione utilizzata dal Giudice (“liquida” e non “condanna”), non costituisce titolo esecutivo; pertanto se si ha necessità di procedere coattivamente contro il conduttore per il recupero delle spese legali, si deve richiedere il decreto ingiuntivo.
I Giudici più volte interpellati per tentare di venire a capo della vicenda, hanno rimandato alla Cancelleria.
A questo punto la Dott.ssa Mariani della Seconda Sezione del Tribunale di Bologna, ha “purtroppo” confermato l’orientamento uniforme dei Giudici di Bologna che è: “liquidazione” delle spese legali a verbale e non “condanna” del conduttore al pagamento delle predette. Il Cancelliere capo ha poi dato disposizioni di non rilasciare la formula esecutiva sul verbale, precludendo in tal modo ai locatori di ottenere il titolo esecutivo per le spese legali contestualmente all’ordinanza di convalida.
Il caso è aperto: c’è qualcuno che vuole provare a dare una motivazione di ciò, che convinca?!

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